STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1


L’Aero Club (AeC) esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo a motore o a vela e dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del volo in pallone libero o dirigibile, della costruzione aeronautica amatoriale o del restauro di velivoli storici, del paracadutismo sportivo e dell' aeromodellismo. Tali attività vengono definite in seguito con la parola "Specialità" seguita dalla relativa specificazione. In particolare l'Aero Club deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù. Inoltre l'Aero Club promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorità locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto. L'Aero Club può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi della lettera b del comma 2 bis dell'art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460. L'Aero Club può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata. L'Aero Club è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell' attività statutaria. L’Aero Club è soggetto di diritto privato e può anche assumere la forma della Società a responsabilità limitata, con Statuto che escluda espressamente il fine di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto. Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci attivi, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti in corso di validità, può essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione sportiva. I componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle Assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialità, che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale. Si applica all’ Aero Club locale il disposto dell'art. 4, comma 1, n. 9, dello Statuto dell'AeCI.

 

TITOLO II
SOCI


ART. 2

Possono diventare soci dell’Aero Club: a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità - licenza di pilota di velivolo; - licenza di pilota di elicottero; - licenza di pilota di aliante; - licenza di pilota di autogiro; - licenza di pilota di dirigibile; - licenza di pilota di pallone libero; - licenza di paracadutista sportivo; - attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto o sportivo (VDS); - attestati A e B di volo a vela; - attestato di aeromodellista; - licenza di navigatore; - licenza di tecnico di volo; - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica; - altri che l’Assemblea dell’AeCI, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere; b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a); c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica. I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club locale. Per l’elezione alle cariche degli Aero Club locali, vigono le ineleggibilità e le incompatibilità di cui agli artt. 24 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. E’ in facoltà degli Aero Club locali di conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dell’AeCI, la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell’Aero Club locale. Tutti i soci dell’Associazione Italiana dei Pionieri e i Soci d’onore nominati dall’Aero Club d’Italia sono soci dell’Aero Club nelle cui circoscrizioni risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci presentatori dello stesso Aero Club. Sull’accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell’Aero Club . L’accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione. L’iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

ART. 3

Le misure delle quote di ammissione e di associazione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Aero Club. Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialità nazionali od internazionali e per i disabili. Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio. E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Aero Club di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

ART. 4

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Aero Club, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura. Alle attività dell’Aero Club possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre Associazioni federate o di altri Enti aggregati all’Aero Club d’Italia. L’Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni federate o altri Enti aggregati, anche indirettamente, all’Aero Club d’Italia.

ART. 5

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 3, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione è pronunciata dalla Commissione di Disciplina dell’Aero Club e comporta il divieto di associazione successiva presso altra Associazione federata o altro Ente aggregato all’AeCI. Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento.

ART. 6

Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli artt. 24 e 42 dello Statuto AeCI, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi. I soci dell’Associazione Italiana Pionieri e i soci onorari nominati dall’Aero Club d’Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell’Aero Club, un rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Aero Club e dal Presidente, nella misura e nei modi di cui all’art. 32, n. 26, dello Statuto dell’AeCI. I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano da esso a qualunque titolo rimunerati non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

 

TITOLO III
ORGANI DELL’AERO CLUB

Capo I
GENERALITA’


ART. 7

Gli Organi dell’Aero Club locale sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • la Commissione Permanente di Disciplina;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Capo II
ASSEMBLEA

ART. 8

L’Assemblea è costituita da :

  • il Presidente dell’Aero Club, che la presiede;
  • i membri del Consiglio Direttivo;
  • tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6. Ogni socio può esprimere un solo voto.

L’Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 9

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Aero Club:

  1. entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell’anno precedente;
  2. entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l’anno successivo;
  3. per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  4. per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. per deliberare lo scioglimento dell’Aero Club ai sensi del successivo art. 28.
ART. 10

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 11

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea e con invito spedito mediante lettera raccomandata a ogni socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.

ART. 12

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Salvo il disposto dell’art.15, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

 

Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. 13

Il Consiglio Direttivo dell’Aero Club è composto: 1. dal Presidente dell’Aero Club che lo presiede e lo convoca per iscritto, e comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; 2. da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente; 3. da un Consigliere per ognuna delle sezioni di specialità, previste all’ art.6, comma 1, numero 1, dello Statuto dell’ Aero Club d’Italia, costituite in seno all' Aero Club locale. I Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti secondo le norme emanate dall'Aero Club d'Italia. Su proposta dello stesso Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale dell’AeCI può autorizzare l’aumento, fino ad un massimo di nove, del numero dei Consiglieri di cui al precedente comma 1, n. 2, per gli Aero Club che abbiano un numero di soci non inferiore a 500. I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è l’Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea . Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Capo IV
PRESIDENTE


ART. 15

Il Presidente dell’Aero Club è eletto dall’Assemblea fra i soci che siano atleti o tecnici sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla FAI per almeno due anni, con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, in secondo o successivo scrutinio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un terzo mandato, prima che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Aero Club. Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l’Assemblea.

 

Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA


ART. 17

La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell’Aero Club, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età. La Commissione infligge le seguenti sanzioni:

  1. Il rimprovero scritto.
  2. La sospensione fino ad un anno.
  3. La radiazione.

Il Presidente dell'Aero Club contesta gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione commina le sanzioni nei confronti del socio che abbia:

  1. compiuto atti disonorevoli;
  2. mancato ai doveri sociali;
  3. compiuto atti di indisciplina di volo;
  4. compiuto violazioni sportive;
  5. danneggiato, in qualunque modo, l’interesse materiale o l’immagine, il prestigio, il buon nome dell’AeC o dell’AeCI;
  6. compiuto atti diretti a turbare l’ordinato svolgimento delle attività sociali.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART 18

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento disciplinare. Il Collegio dei Probiviri procede all’audizione del ricorrente e del Presidente dell’Aero Club sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni federati all’Aero Club d’Italia. La decisione del Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio. La radiazione pronunciata dalla Commissione comporta anche il divieto di associarsi ad altra Associazione federata o ad altro Ente aggregato all’AeCI. La radiazione può essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell’AeCI, sentito il Collegio dei Probiviri, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.

 

Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 19

Il controllo dell’amministrazione dell’Aero Club è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall’Assemblea, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell’Aero Club. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Capo VII 
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZE E DIMISSIONI


ART. 20

In caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell’Organo Collegiale. In caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell’Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell’Organo decaduto.

ART. 21

Le dimissioni del Presidente dell’Aero Club comportano l’automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell’Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

 


TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE


ART. 22

Il Patrimonio dell’Aero Club è costituito :

  1. da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell’Aero Club;
  2. dai beni mobili e immobili dei quali l’Aero Club divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.
ART. 23

Le entrate dell’Aero Club sono costituite :

  1. dalle rendite patrimoniali;
  2. dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo ordinario e straordinario dei soci;
  3. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
  4. da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da altre attività consentite;
  5. dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall’AeC in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460;
  6. da eventuali contributi dell’AeCI e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n° 517.
ART. 24

I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.

ART. 25

L’anno finanziario coincide con l’anno solare. 34 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all’Assemblea. Ai bilanci e conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità. Essi sono inviati all’Aero Club d’Italia entro venti giorni dalla data di approvazione, a norma dell’art. 8, n.2, dello Statuto dell’AeCI.

ART. 26

Presso l’Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:

  1. il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
  2. il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
  3. il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
  5. il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

 

TITOLO V
ATTIVITÀ SPORTIVA 

ART. 27

Ogni anno, entro i termini indicati dall’Aero Club d’Italia, l’Aero Club sottopone all’AeCI le proposte concernenti l’attività sportiva, per il suo coordinamento nel quadro dell’attività sportiva nazionale. Il Presidente dell’Aero Club propone all’Aero Club d’Italia, per la nomina, i Commissari Sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

 

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’AERO CLUB O DEGLI ORGANI SOCIALI


ART. 28

Lo scioglimento dell’Aero Club può essere deliberato dal Consiglio Federale dell’AeCI, ai sensi dell’art. 32 n. 16 dello Statuto dell’AeCI, o dai quattro quinti dei soci riuniti in Assemblea. In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità, dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in forma societaria. I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 29

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell’AeCI può sciogliere gli Organi dell’Aero Club e nominare un Commissario straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per sei mesi per provvedere alla ricostituzione della amministrazione ordinaria. Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia fino ad un anno.

 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30

Tutti gli Organi dell'Aero Club locale, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto tipo, decadono. Restano in carica il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti per il disbrigo degli affari correnti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto tipo , previa convocazione da parte del Presidente, dovrà tenersi una riunione assembleare dei soci aventi diritto al voto per procedere all'adeguamento dello Statuto dell'Aero Club locale alle norme del presente Statuto tipo, nonché all’ elezione dei nuovi organi previsti dal medesimo Statuto tipo. Il Presidente uscente che abbia compiuto due o più mandati può essere rieletto, ma non può esercitare un ulteriore successivo mandato prima che siano decorsi due anni dal compimento del mandato successivo all’entrata in vigore del presente Statuto tipo.

ART. 31

In caso di trasformazione di un Aero Club plurispecialistico in più Aero Club il Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, se richiesto da una o più parti, nomina un Commissario che dirime le controversie relative all’assegnazione dei beni costituenti il patrimonio sociale. Il Commissario assegna i beni costituenti il patrimonio tenendo conto della destinazione d’uso dei beni, del numero dei soci praticanti le singole specialità e dell’ammontare delle quote sociali pagate dai vari tipi di soci nel decennio precedente la trasformazione.

 

 


 


PRINCIPI INFORMATORI DELLO STATUTO TIPO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI


ART. 1

La Federazione Sportiva Aeronautica (FSA) raggruppa in rapporto federativo gli Aero Club e le altre associazioni affiliate che esercitano attività sportiva in una delle specialità di cui all'art. 6, comma 1 , n. 1, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia (AeCI), in conformità al disposto dell'art. 15 del medesimo Statuto dell'AeCI. Può essere riconosciuta dall’AeCI una sola FSA per ciascuna delle specialità di cui allo stesso art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'AeCI.

ART. 2

La FSA è Ente di diritto privato e ha lo scopo di svolgere, senza fini di lucro, le attività sportive aeronautiche. Nello svolgimento di tali attività, la FSA e le Associazioni ad essa affiliate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Alla FSA si applicano gli artt. da 12 a 17 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO II
FEDERAZIONE ALL’ AERO CLUB D’ ITALIA


ART. 3

La FSA, al fine di ottenere la federazione all’Aero Club d’Italia, deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto dell’ AeCI.

ART. 4

La federazione all’Aero Club d’Italia è concessa, su domanda della singola FSA, dall’Assemblea dell’AeCI, secondo il disposto dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dell’AeCI. La qualità di Federazione Sportiva Aeronautica federata all’Aero Club d’Italia si perde nei casi previsti dall’articolo 16 dello Statuto dell'AeCI.

 

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Capo I
GENERALITÀ 
ART. 5

Gli Organi della Federazione Sportiva Aeronautica sono :

  1. l' Assemblea;
  2. il Consiglio Federale;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Capo II
ASSEMBLEA

ART. 6

L’Assemblea è costituita dal Presidente della FSA, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) per almeno due anni, e dal Rappresentante degli Atleti in attività, eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Federale dell’AeCI e approvato dall’Assemblea dell'AeCI. Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto. Possono partecipare all’Assemblea della FSA, senza diritto di voto, i Rappresentanti delle Sezioni della stessa specialità oggetto della FSA, che siano stati eletti ai sensi dell’art. 1, comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali. L’Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell’Aero Club d’Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

ART. 7

L’Assemblea è l’organo deliberante della FSA ed è convocata dal Presidente della FSA almeno due volte l’anno: - entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell’attività svolta nell’anno precedente; - entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell’anno successivo. Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della FSA, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti della FSA medesima.

ART. 8

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

ART. 9

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell’Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto. E’ ammesso l’esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell’art. 2532 del Codice Civile.

ART. 10

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Salvo che per l’elezione del Presidente della FSA, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

 

Capo III
CONSIGLIO FEDERALE

ART. 11

Il Consiglio Federale è composto: A. dal Presidente della FSA, che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; B. dai Consiglieri eletti dall’Assemblea della FSA in numero da tre a nove, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 12

Il Consiglio Federale è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

ART. 13

Le controversie fra le Associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale della FSA. Contro il provvedimento di quest’ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell’AeCI.

 

Capo IV
PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente della FSA è eletto dall’Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti, al primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere eletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

ART. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FSA. In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica dell’Assemblea della FSA nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

 

Capo V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16

Il controllo della amministrazione della FSA è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali: a) uno eletto dall’Assemblea della FSA, b) due eletti dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, tra i quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio Federale o all’Assemblea della FSA. I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FSA I Revisori assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Federale della FSA senza diritto di voto.

 

Capo VI
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE


ART. 17

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza dell’Organo Collegiale . In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell’Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 18

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo della FSA, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tal caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza di tutti gli Organi, dell’Organo decaduto.

 

TITOLO IV
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA’ 

ART. 19

Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all’elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40, 41e 42 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Per la gestione amministrativo-contabile della FSA, si applicano le norme previste all’art.17 dello Statuto dell’AeCI.

ART. 21

Il patrimonio della FSA è costituito:

  1. da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della FSA;
  2. dai beni mobili e immobili dei quali la FSA divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.
ART. 22

Le entrate della FSA sono costituite :

  1. dalle rendite patrimoniali;
  2. dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate;
  3. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;
  4. dai proventi derivanti dall’ attività istituzionale della FSA;
  5. dai contributi da parte dell’Aero Club d’Italia;
  6. da ogni altra eventuale entrata.
ART. 23

I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale della FSA, con un criterio di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FSA interessata o da un suo delegato.

ART. 24

L’anno finanziario della FSA coincide con l’anno solare. Il Consiglio Federale della FSA predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all’Assemblea della FSA, in tempo utile per le deliberazioni di cui all’art. 7 del presente Statuto tipo. Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all’Aero Club d’Italia per l’approvazione ai sensi dell’art. 32, n. 20, dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO VI
ATTIVITÀ SPORTIVA


ART. 25

Ogni anno, entro i termini fissati dall’Aero Club d’Italia, le FSA sottopongono al medesimo il programma concernente la propria attività sportiva per l’anno successivo, ai fini del coordinamento nel quadro sportivo nazionale e per la relativa l’approvazione. I Presidenti delle FSA sottopongono alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dell’Aero Club d’Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

 

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLE FSA O DEGLI ORGANI SOCIALI


ART. 26

Lo scioglimento della Federazione può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia. In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità. I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 27

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell’AeCI può sciogliere gli Organi Direttivi della FSA, ai sensi dell’art.32, numero 14, dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.

 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI


ART. 28

Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FSA sono Enti di diritto privato, debbono possedere i requisiti di cui all’art. 15 dello Statuto dell’AeCI e debbono dotarsi di ordinamenti che non contrasti con il medesimo Statuto dell’AeCI, con lo Statuto tipo degli Aero Club locali e con lo Statuto tipo delle FSA.

ART. 29

Il Presidente dell’Aero Club d’Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari per la federazione della FSA all’Aero Club d’Italia e per l’affiliazione delle Associazioni alla FSA.

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